Il consiglio di stato dà ragione alla Provincia di Lucca e mette la parola “fine” al principale contenzioso

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nche il Consiglio di Stato (con sentenza n. 1385 /2015 depositata il 17 marzo scorso) ha dato ragione alla Provincia di Lucca in merito al ricorso di Tev sull’annullamento dell’autorizzazione all’impianto di Falascaia (Pietrasanta) e ha respinto la richiesta di annullamento della sentenza del Tar della Toscana. Si chiude in questo modo il principale contenzioso che è partito dall’annullamento delle concessioni della Provincia, avvenuto nel 2011, quando il Servizio Ambiente dell’amministrazione provinciale, tenendo conto dei dati tecnici disponibili, decise, di fatto, la sospensione dell’attività dell’impianto di Falascaia. L’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata dalla Provincia all’impianto di Falascaia nel 2006, era stato realizzato attraverso un procedimento di autotutela. Al momento del rilascio, infatti, vi era stato un collaudo dell’impianto che utilizzava i dati del sistema di monitoraggio in continuo dell’impianto stesso, forniti dal gestore al collaudatore e, di conseguenza, alla Provincia stessa, dati che sembravano rispettare i limiti di legge. La decisione della revoca era stata presa dopo che l’ente di Palazzo Ducale aveva potuto acquisire dalla Procura di Lucca la relazione che dimostrava come tali dati forniti da Tev non fossero veritieri e, pertanto, venivano a mancare i presupposti di legittimità per l’atto fatto a suo tempo. Provvedimento contrastato da Tev che decise di ricorrere al Tar per far valere le proprie ragioni.

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ev aveva già incassato la sentenza negativa al ricorso presentato al Tar della Toscana su tre atti: l’ordinanza di bonifica, l’annullamento dell’autorizzazione e il mancato rilascio dell’autorizzazione dello scarico delle acque reflue, chiedendo un risarcimento di oltre 8 milioni di euro al rappresentante legale della Provincia. Il Tar, infatti, si era pronunciato a favore della Provincia, respingendo i tre ricorsi, con ampia e piena condivisione dell’operato e delle argomentazioni della Servizio Ambiente dell’amministrazione provinciale che aveva tenuto conto dei dati tecnici disponibili e dei contributi istruttori autonomamente acquisiti nel 2011. Tev, non soddisfatta della sentenza, ha ricorso contro di essa al Consiglio di Stato (organo di giudizio di II grado nella giustizia amministrativa – ndr), ma anche in questo caso ha incassato una sentenza negativa: le critiche mosse da Tev all’azione della Provincia non sono state condivise, infatti, dal Consiglio di Stato che non ha ritenuto il provvedimento impugnato come ingiusto, illogico, sproporzionato o irragionevole. Al contrario, il Consiglio di Stato ha giudicato l’operato dell’amministrazione provinciale di Lucca saldamente ancorato alle proprie necessarie condizioni di legittimità, in quanto esistevano in concreto tutte le condizioni sia tecniche, sia giudiziarie per l’iniziativa di autotutela intrapresa.

Inceneritore di Lucca

 

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