CONCESSIONI CIMITERIALI PERPETUE: LETTERA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ON. NORDIO E PER CONOSCENZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ON. MELONI
Stazzema, lì 12 dicembre 2022
Racc. A/R
All’attenzione del Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana
On. Dott. Carlo Nordio
Ministero della Giustizia
Via Arenula ,n.70
00186 Roma
Racc. A/R
e p.c. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
On. Giorgia Meloni
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, n.370
00187 Roma
Oggetto: Attesa del deposito e pubblicazione della sentenza definitiva della Corte di Cassazione, relativa al procedimento n. 25718/2018 R.G. promosso dal Comune di Stazzema (parte soccombente in sede di Appello) in merito al contenzioso legale sorto sulla legittimità del rinnovo oneroso di una concessione cimiteriale perpetua afferente a una tomba ubicata nel camposanto di Cardoso, frazione del Comune di Stazzema, a cui hanno resistito con controricorso. Il primo ricorso per Cassazione, sempre promosso dal Comune di Stazzema non è ancora stato deciso ed è tuttora pendente riguarda una concessione cimiteriale del cimitero di Ruosina, frazione del Comune di Stazzema, porta il n. 23762/2017 R.G. pendente presso la Prima Sezione della Cassazione.
Signor Ministro della Giustizia
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
La presente viene inviata come Comitato Civico costituitosi nel 2007 contro il provvedimento amministrativo “rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali perpetue”, assunto dall’amministrazione comunale del Comune di Stazzema (notificato a pioggia sui cittadini), guidata allora dal sindaco pro-tempore ing. Michele Silicani, informandoLa altresì che da oltre due anni stiamo attendendo la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione sulla illegittimità o legittimità del provvedimento amministrativo in merito al Rinnovo Oneroso delle Concessioni Cimiteriali Perpetue.
Il provvedimento amministrativo ha determinato, per quanto concerne i camposanti frazionali presenti sul territorio del Comune di Stazzema questa situazione:
a) Alcune centinaia di titolari e/o eredi di concessione cimiteriale perpetua hanno aderito all’ingiunzione di rinnovo oneroso e, firmando il nuovo atto concessorio, hanno consentito che la concessione cimiteriale perpetua fosse trasformata in temporale. Questi cittadini, in molti casi, non sono stati correttamente informati. Alcuni hanno dovuto sostenere spese di enorme entità, spesso pari o superiori ai 18.000 euro. C’è inoltre da tener presente che da quanto ci risulta TALE RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONCESSIONI PERPETUE IN CONCESSIONI TEMPORANEE E’ STATA AVANZATA IN ITALIA SOLO DAL COMUNE DI STAZZEMA.
b) Alcune decine di titolari/eredi di concessione cimiteriale perpetua si sono invece opposti legalmente all’ingiunzione amministrativa e hanno visto riconosciute le ragioni del loro opporsi davanti al giudice ordinario, sia nel giudizio di primo grado che di secondo grado. Opposizioni da cui origina il ricorso alla Suprema Corte presentato dal Comune di Stazzema.
c) Un imprecisato numero di titolari/eredi, messi sotto pressione di essere passibili di un’azione di pignoramento minacciata con una lettera dall’ente pubblico nel caso in cui non avessero ottemperato al pagamento del rinnovo della concessione cimiteriale perpetua, ha scelto di estumulare le salme dei loro cari, di rinunciare al loro titolo di proprietà dei loculi e delle tombe e di riconsegnare l’area di seppellimento al Comune.
d) A un imprecisato numero di titolari/eredi di concessioni cimiteriali perpetue non è stata invece notificata l’ingiunzione di rinnovo oneroso della concessione e pertanto hanno goduto e godono dello status quo vigente prima che fosse assunto questo provvedimento amministrativo cimiteriale.
e) In alcuni casi le somme addebitate ai cittadini non trovano riscontro nella realtà dei fatti in quanto molta della documentazione relativa è andata perduta nella alluvione che ha colpito il nostro Comune nel 1996.
Questa vicenda ormai si protrae da oltre 15 anni dopo essere passata al vaglio dei giudici amministrativi del Tar della Toscana- 30.03.2011, del Consiglio di Stato – 20.02.2013 ( Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trattenuto per 32 mesi dal Comune di Stazzema- 1° settennato del presidente Giorgio Napolitano) è poi proseguita legalmente in sede di giudice ordinario in decine di cause ed infine presso la Corte di Cassazione.
Signor Ministro,
dopo l’Ordinanza Interlocutoria relativa al procedimento n. 3504/2019, con cui la Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile ha rimesso il 2 ottobre 2019 i quesiti del ricorrente (ente pubblico Comune di Stazzema con l’Avv. Giancarlo Altavilla) e del contro ricorrente (titolare di concessione cimiteriale perpetua – con l’Avv. Luca Giusti) al presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Civili, e il successivo intervento della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili, che il 15 settembre 2020 si è parzialmente pronunciata con il rigetto delle prime due motivazioni delle cinque con cui il Comune di Stazzema ha impostato il ricorso in Cassazione avverso alla sentenza di II grado emessa dal Tribunale di Lucca nel 2018 afferente alla lite legale sorta tra l’ente pubblico e il titolare della concessione cimiteriale perpetua riguardante una tomba ubicata nel camposanto della frazione di Cardoso.
I due motivi del ricorso discussi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite Civili riguardano la titolarità di giudizio del giudice amministrativo invocata dal comune di Stazzema e la trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in temporali. L’Alta Corte ha riaffermato che la titolarità di giudizio è del Giudice Ordinario e non di quello Amministrativo e che le concessioni cimiteriali perpetue non possono essere trasformate in concessioni temporali.
Dal 15 settembre 2020 si attende che la Prima sezione civile di Cassazione, a cui la Corte, a sezioni unite, ha rimesso la decisione sugli altri tre motivi con i quali è stato formalizzato il ricorso del Comune di Stazzema, si pronunci in merito e provveda a regolare le spese dell’intero giudizio di Cassazione.
Sensibilizzando la Sua attenzione, Come membri del Comitato civico, chiediamo che la Corte di Cassazione si pronunci definitivamente e si provveda a ripristinare i diritti di titolarità delle concessioni cimiteriali perpetue eventualmente lesi dal provvedimento amministrativo.
Con osservanza
Il Comitato Civico di Stazzema
Seguono le firme
(NB: Questa lettera, inviata per Posta Certificata lunedì 12 dicembre, è stata firmata da Giuseppe Vezzoni e da altri componenti del Comitato Civico di Stazzema che si costituì nel 2007 per opporsi al provvedimento amministrativo del rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali perpetue assunto dall’Amministrazione comunale di Stazzema.)